Caregiver familiari: il nuovo disegno di legge depositato in Senato. DDL 1461.

1 ottobre 2019
Caregiver familiari: il nuovo disegno di legge depositato in Senato. DDL 1461.

Il DDL 1461 contiene 11 articoli che includono i contributi figurativi, le detrazioni, la nomina da parete dell’assistito e il riconoscimento di crediti formativi relativamente alla figura del caregiver familiare, una figura che aspetta da troppo tempo il riconoscimento formale e la tutela che gli spetterebbero. Allo stato attuale, troviamo riferimenti normativi unicamente all’interno della legge di bilancio 2018, nella Legge 27 dicembre, n.205:

> Nell’art.1, comma 254 si trova l’istituzione del Fondo per il sostegno e del ruolo di cura e assistenza ricoperto dal caregiver familiare, con un finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2029, 2020, poi alzato a quota 25 dalla legge di bilancio 2019.

> Nell’art.1, comma 255 si trova la definizione e il riconoscimento del caregiver familiare.Dopo anni di relativa immobilità dal punto di vista legislativo, lo scorso agosto è stato depositato in Senato il disegno di legge 1461, firmato dalla senatrice Simona Nocerino, per essere preso in esame dalla Commissione.Rispetto a quanto già presentato in Senato, il DDL ne amplifica l’azione e introduce nuovi elementi, quali le agevolazioni, la nomina e i contributi figurativi.

Ecco gli 11 articoli introdotti dal DDL 1461:

• ART.1 - RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER
L’articolo 1 conferma l’importanza economica e sociale dell’attività del caregiver.

• ART.2 - DEFINIZIONE DI CAREGIVER
Specifica che l’attività del caregiver familiare, per essere ritenuta tale, dev’essere svolta gratuitamente. Quindi, occorre che l’assistenza riguardi: il coniuge, il partner dello stesso sesso con cui si abbia un’unione civile o il convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76; un familiare o un affine di secondo grado, solo in determinati casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; un familiare di terzo grado che, a causa di malattie, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé, quindi che sia riconosciuto come invalido ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

• ART.3 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA A UN SOLO FAMILIARE
La qualifica di caregiver familiare può essere assunta da un solo familiare dell’assistito. Il riconoscimento di un caregiver familiare impedisce (ad eccezione dei genitori) agli altri familiari di godere delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104 del 1992.

• ART.4 - DOCUMENTI E NOMINA DEL CAREGIVER
Nell’articolo 4 sono elencati i documenti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge:1. Atto di nomina del caregiver familiare sottoscritto dall’assistito (anche con videoregistrazione e affini);2. Verbale di riconoscimento di handicap grave, ai sensi della Legge 104792, art. 3, comma 3, o di verbale di riconoscimento d’invalidità dell’assistito, ai sensi della Legge18/90;3. Autocertificazione di residenza all’interno di un comune italiano;4. In caso di cittadini extra UE, la copia del permesso di soggiorno.

L’articolo 4, al comma 2, stabilisce che il caregiver venga scelto dall’assistito, una nomina che può essere revocata in qualsiasi momento. Inoltre, in caso di decesso dell’assistito o di cessazione dei requisiti necessari al riconoscimento di stato di gravità o invalidità, la nomina cesserà dallo stato giuridico e dalla sua funzione.

• ART.5 - TUTELA PREVIDENZIALE
Il DDL prevede che vengano riconosciuti, fino ad un massimo di tre anni, contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico (non lavoratore), che possono essere aggiunti a quelli già versati per altre attività lavorative di qualunque natura. Il riconoscimento dei contributi figurativi a carico dello Stato avviene di conseguenza alla dichiarazione delle ore di assistenza, da presentare trimestralmente all’INPS.

• ART.6 - ADEGUAMENTO LEA E LEP
Per sostenere le attività e la figura dei caregiver familiari, si prevede di definire i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) da garantire in ambito sociale, tra cui:- servizi di sollievo, emergenza o interventi programmati, erogati attraverso enti territoriali e ASL, con operatori socio-sanitari o socio-assistenziali;- consulenze per l’adattamento domestico;- formazione e informazione sulle competenze necessarie;- supporto professionale di tipo psicologico;- percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie, così da ridurre i tempi di attesa sia per l’assistito sia per il caregiver;- rilascio di tessera di riconoscimento, per avere priorità nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche.Viene proposto in seguito di inserire nei LEA nuovi servizi e prestazioni per i caregiver e gli assistiti, in particolare la domiciliazione di visite e prestazioni sanitarie.

• ART.7 - CONCILIAZIONE TRA ASSISTENZA E LAVORO
L’articolo 7 prevede che il caregiver lavoratore abbia il diritto di cambiare l’orario di lavoro, in modo tale che sia compatibile con l’attività di assistenza, e la priorità di scelta della sede di lavoro tra quelle disponibili più vicine alla casa dell’assistito.

• ART.8 - RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE
L’articolo prevede che l’esperienza del caregiver venga riconosciuta con una formalizzazione e certificazione, ai fini di un successivo reinserimenti nel mondo del lavoro, o come credito formativo per l’acquisizione di qualifiche quali OSS e OSA.

• ART.9 - DETRAZIONI DEL 50%
Detrazioni fiscali al 50% sono previste su una spesa massima di 10.000 euro annui per attività e servizi di cura e assistenza.

• ART.10 - RELAZIONE ANNUALE
Ogni anno entro il 31 dicembre dovrà essere presentata una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

• ART.11 - COPERTURA FINANZIARIA
L’articolo 11 prevede una copertura finanziaria dei contributi, con risorse ricavate dal Fondo istituito dalla Legge 205/2017.

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