Deducibilità fiscale sulla prestazione assistenziale

17 ottobre 2005
Deducibilità fiscale sulla prestazione  assistenziale

Dal 1° gennaio 2005 le spese per l'assistenza delle persone non autosufficienti sono deducibili dal proprio reddito complessivo, fino ad un massimo di 1.820 euro.

Il diritto alla deduzione è riconosciuto ai soggetti non autosufficienti,a causa di patologie mediche, ovvero che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, deambulazione, etc) o che necessitano di sorveglianza continuativa.

Per usufruire delle deduzioni per addetti all'assistenza personale, lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute dal contribuente per l'assistenza dei familiari, anche non conviventi, di cui all'articolo 433 del codice civile: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, semprechè sussistano le condizioni di non autosufficienza, precedentemente esaminate.

La disposizione non prevede che il familiare sia a carico del soggetto che sostiene le spese; pertanto, la deduzione compete anche qualora lo stesso non abbia i requisiti fiscali per essere considerato a carico del contribuente che usufruisce della deduzione, a condizione che le spese sostenute siano certificate da idonea documentazione.

Le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana devono essere documentate: fattura, ricevuta fiscale.

Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del soggetto che presta assistenza.

Qualora la spesa sia sostenuta per l'assistenza del familiare, devono essere riportati anche i dati anagrafici e il codice fiscale dello stesso.

L’importo teorico massimo è di € 1820,00.
Tale importo deve essere riferito al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese di assistenza per sé e per uno o più familiari, l'importo teorico massimo utilizzabile è comunque pari a 1.820 euro.

Viceversa, nel caso in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese di assistenza per il medesimo familiare, l'importo teorico deve essere ripartito tra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Qualora la spesa sostenuta sia inferiore a 1.820 euro, la deduzione massima teorica riconosciuta sarà pari all'importo della spesa effettivamente sostenuta.

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