Assegno mensile di assistenza e assegno ordinario d’invalidità: quali differenze?

21 dicembre 2020
Assegno mensile di assistenza e assegno ordinario d’invalidità: quali differenze?

Districarsi nella giungla di normative e requisiti necessari definiti per legge per accedere alle prestazioni dell’INPS a cui hanno diritto i disabili non è certo facile; in particolare, spesso, è difficile distinguere tra diverse tipologie di assegni.
L’assegno mensile di assistenza, per esempio, si differenzia da quello ordinario d’invalidità, sebbene siano entrambe prestazioni erogate dell’INPS, che possono essere richieste da persone con invalidità fisica e mentale parziale, qualora in possesso dei requisiti richiesti per legge.

Vediamo dunque le differenze sostanziali tra queste due prestazioni.

Assegno mensile di assistenza

L’articolo 13 della Legge n.118 del 30 marzo 1971, norma questa prestazione economica rivolta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, in possesso di un reddito inferiore a una determinata soglia stabilita di anno in anno, e ai quali sia riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74% al 99%.

Per stabilire l’invalidità, e quindi la ridotta capacità lavorativa, occorre fare riferimento alle Tabelle Ministeriali che assegnano a ogni patologia una determinata percentuale d’invalidità.

Una volta stabilito questo, e solo per coloro che hanno una invalidità di almeno il 74%, sarà corrisposta la prestazione economica.

La procedura per l’ottenimento dell’assegno prevede poi l’invio della domanda all’INPS, che verificherà il possesso dei requisiti sanitari, economici e reddituali necessari.

Tale assegno sarà versato per 13 mensilità annuali e a partire dal primo giorno del mese successivo della presentazione della domanda.

Assegno ordinario d’invalidità

Come per l’assegno precedente, anche questo è riservato a soggetti con ridotta capacità lavorativa (riduzione a meno di un terzo) ed è erogato dall’INPS, ma, a differenza dell’assegno mensile di assistenza, può essere richiesto e ottenuto solo da soggetti lavoratori che soddisfino alcuni requisiti di anzianità contributiva. Di fatto stiamo parlando di una prestazione di natura previdenziale, quindi non legata al reddito.

Il versamento di contributi e assicurazione per almeno 5 anni, di cui 3 nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, è Il requisito fondamentale per procedere con la domanda di ottenimento, oltre alla già citata riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa d’infermità o difetto fisico e/o mentale.  

Tale assegno, che ha validità triennale, può essere rinnovato su richiesta prima della scadenza e dopo 3 rinnovi consecutivi si rinnova in automatico, e corrisposto a lavoratori:

  • Autonomi
  • Dipendenti
  • Iscritti alla gestione separata

L’ammontare dell’assegno corrisposto ogni mese varia a seconda dei contributi versati e, al raggiungimento dell’età pensionabile, si trasforma in automatico in pensione di vecchiaia, non reversibile e incompatibile con indennità di disoccupazione.

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