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Chiarimenti sulla Sanatoria di Colf e Badanti

Dal 1° ottobre scorso è iniziata la terza fase dell’operazione sulla sanatoria di colf e badanti.

Versato il contributo forfetario di 500 euro, necessario per iniziare la procedura e presentata la domanda per l’emersione, in questi ultimi due mesi stanno andando a pieno ritmo gli appuntamenti presso le Prefetture sparse in Italia per portare a compimento la regolarizzazione.

Il meccanismo è chiaro: i datori di lavoro ricevono una lettera che li invita a presentarsi con la persona da assumere alla sede Inps.

Nell’attesa, intanto, è anche possibile verificare a che punto è la pratica e se si è in possesso di tutti i documenti richiesti.

Basta collegarsi al sito Internet della prefettura o contattare l’Urp dello Sportello Unico per l’Immigrazione presente in ogni città, fornendo il proprio numero di pratica.

Una verifica caldamente consigliata dal momento che quasi un terzo delle pratiche presentate risulta incompleta.

A mancare più spesso è la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa che va fatta al Comune.

Inoltre, per chi vuole assumere una badante, è fondamentale anche il certificato medico che attesti l’invalidità del datore di lavoro.
Deve essere cioè specificato che è necessaria l’assistenza già dalla data in cui è iniziato il rapporto lavorativo (il 31 marzo scorso).

Mentre per chi ha richiesto due badanti il certificato deve indicare la necessità di un’assistenza continua.

Inoltre, va ricordato che per assumere una colf è indispensabile dimostrare un reddito annuo di almeno 20mila euro.

E c’è poi una buona percentuale di persone che non si presenta all’appuntamento.
Una scelta sconsigliabile, dal momento che una circolare del Ministero dell’Interno (Prot. 6466) ha chiarito che in caso di rinuncia alla domanda di emersione farà ripartire le sanzioni a carico del datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze immigrati irregolari.

Pertanto, chi ha presentato domanda di emersione, in caso di accoglimento dell’istanza, dovrà comunque presentarsi allo Sportello Unico competente accompagnato dal lavoratore straniero, firmare il contratto di soggiorno e assumerlo regolarmente comunicando l’assunzione all’Inps entro 24 ore dalla firma del contratto.

Fatta salva ovviamente la possibilità di risolvere il rapporto in un secondo momento.

Il ministero spiega, infatti, che in tali ipotesi il datore di lavoro dovrà specificare i motivi che hanno causato l’interruzione dello stesso rapporto e sottoscrivere - contestualmente al lavoratore straniero - il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.

Solo a seguito di tale adempimento, si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.
Concetto ribadito anche negli scorsi giorni da un’altra circolare del Ministero dell’Interno (Prot. 7950).
Nel testo si legge che “i datori di lavoro e i lavoratori che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro prima della convocazione dovranno presentarsi allo Sportello Unico alla data prevista per stipulare il contratto di soggiorno relativo al periodo di effettivo lavoro, per la comunicazione di assunzione all’Inps e la contestuale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Saranno ovviamente dovuti i contributi per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
I reati e gli illeciti amministrativi saranno così estinti”.

Il Ministero dell’Interno ha quindi chiarito che è possibile interrompere il rapporto di lavoro solo per sopravvenute cause di forza maggiore, quali ad esempio il decesso del datore di lavoro o della persona da assistere.

In tali ipotesi, è possibile il subentro da parte di un componente della famiglia. E se non c’è un parente che voglia subentrare nella firma del contratto, l’immigrato ottiene un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” che gli consentirà di cercare un altro impiego in regola.

fonte: http://miaeconomia.leonardo.it/